E' LEGITTIMO ASSEGNARE DIRETTAMENTE AD AMFA SPA LA NUOVA FARMACIA OPZIONATA DAL COMUNE, SENZA L'INDIZIONE DI UNA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA?

05/03/2009 Il Consigliere Comunale Gioenzo Renzi ha presentato quest'oggi in Comune, un'interrogazione riguardante la nuova pianta organica delle Farmacie comunali e in particolare sull'esercizio del diritto di prelazione sulla sede farmaceutica n. 34 in zona Ghetto Turco (Delibera di Giunta n. 10 del 20/01/2009).

"Nella suddetta delibera, infatti - evidenzia il Consigliere - il Comune ha approvato di affidare ad AMFA spa, già affidataria dal 01/01/1995, per la durata di 99 anni, del servizio pubblico di gestione delle sei farmacie comunali, l'istituzione e gestione della nuova farmacia, in base ad un obbligo generico assunto dal Comune di Rimini, al punto 6.3, del contratto di cessione di azioni sottoscritto in data 02/06/1999

"E proprio riguardo a tale affidamento ad AMFA spa, società a capitale misto  pubblico-privato di cui il Comune di Rimini è socio di minoranza, vogliamo sapere dal Sindaco Ravaioli – spiega Renzi - se la nuova farmacia non debba essere considerata una singola entità autonoma, gestita da chiunque ne abbia i necessari requisiti, e quindi non come un criterio di completamento della precedente operazione di cessione di quote azionarie, e se per la scelta del socio privato non si dovrebbe svolgere l’espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica, così come è previsto dal nuovo testo unico sugli enti locali.

In particolare chiediamo alla Giunta Comunale se la clausola di assegnazione automatica all’AMFA, della gestione delle nuove farmacie opzionabili da parte del Comune di Rimini, vigente nel contratto di cessione di azioni, era presente anche nel relativo bando di gara ad evidenza pubblica; se tale affidamento diretto ad AMFA, della nuova farmacia, non sia in contrasto con il D.lgs 267/2000 sugli enti locali; se l’asserzione generica introdotta nel contratto, ancorché ritenuta legittima, non debba configurarsi come un semplice diritto di prelazione attribuito all’AMFA, la quale, in tal caso, dovrebbe comunque essere tenuta a partecipare alla gara di evidenza pubblica, insieme a tutti coloro che ne fossero interessati; quali criteri verranno adottati dal responsabile dell’U. O. Partecipazioni Societarie riguardo alla determinazione del periodo temporale dell’affidamento e del corrispettivo dovuto dall’AMFA, al fine di riflettere il reale valore di mercato e di tutelare l’interesse pubblico generale; se l’AMFA ha già manifestato il suo intendimento ad accettare o meno l’assegnazione della settima farmacia; e se non si corre il rischio di subire tempi molto lunghi di assegnazione della gestione all’AMFA, nella deprecata ipotesi in cui vengono presentati dei ricorsi con istanza di sospensiva presso il T.A.R.”

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